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Regolamento prestiti da soci

Articolo 1
Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all’ art. 4   dello statuto sociale.
Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della cooperativa da almeno tre mesi.

Articolo 2
I soci che intendono finanziare con i prestiti la cooperativa devono stipulare l’apposito contratto di cui al successivo art. 3.
La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.
La società potrà anche reperire risorse finanziarie sulla base di trattative personali con singoli soci, con modalità e frequenza tali da non poter essere ricomprese tra i prestiti sociali.

Articolo 3
Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3, sezione III, della circolare della Banca d’Italia del 28 giugno 1995 (obblighi di trasparenza).
Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 8 e 10 del presente regolamento.
Presso la cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.
La cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale.

Articolo 4
Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non  socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell’apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la cooperativa.

Articolo 5
In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo articolo 8.
Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di 30 giorni  dal momento della richiesta del socio.
In via del tutto discrezionale, è tuttavia facoltà della cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

Articolo 6
I versamenti possono essere fatti, nel rispetto della vigente normativa,  con assegni.
La cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con  assegni bancari e/o circolari.
Per le operazioni di versamento o prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

Articolo 7
In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto nei tempi stabiliti dal C.C. per la restituzione del capitale sociale.
Gli eredi devono comunicare alla cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Articolo 8
L’eventuale tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore è pari al tasso minimo di rendimento dei buoni postali fruttiferi,  aumentato/diminuito secondo quanto stabilito con apposita delibera dal consiglio di amministrazione; in ogni caso l’incremento  non potrà essere superiore a  3  punti % e il decremento non potrà essere inferiore a  1   punto %.
Tale tasso di riferimento è aumentato di 2  punti % per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso per un periodo di almeno 24 mesi.
E’ a discrezione del consiglio di amministrazione stabilire quando attivare il prestito sociale con vincolo temporale in riferimento ai piani di investimento e di finanziamento previsti dalla cooperativa.
Per entrambe le tipologie di prestito, vincolato e non, dei soci persone fisiche resta fermo comunque il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni ai fini del mantenimento dei requisiti agevolati fiscali, mentre l’importo minimo non può essere inferiore a € 1.000,00.
In caso di superamento del limite massimo di raccolta dei prestiti consentito dalle vigenti disposizioni legislative,  la cooperativa è autorizzata a rimborsare immediatamente al socio le somme eccedenti.

Articolo 9
In caso di variazione del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso.
La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni derivanti esclusivamente dalla variazione del tasso dei buoni postali fruttiferi.
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

Articolo 10
Sui versamenti effettuati tramite assegni si applica la valuta di 1 (un) giorno per assegni circolari ed assegni bancari su piazza e di 2 (due)  giorni per assegni bancari fuori piazza.
Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla chiusura dell’esercizio e la somma corrispondente potrà essere liquidata dal consiglio di amministrazione o tramite pagamento diretto e/o con accreditamento sul conto di prestito il primo giorno dell’esercizio successivo.
Nel caso di estinzione del prestito in corso d’anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.
Al momento del pagamento diretto o all’accreditamento sul conto di prestito la cooperativa opererà sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche una ritenuta a titolo d’imposta cosi come previsto dalle vigenti disposizioni fiscali.

Articolo 11
La cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.
Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il socio prestatore inoltre potrà richiedere, a proprie spese, copia della documentazione contabile circa le operazioni effettuate sul proprio conto di prestito, negli ultimi 5 anni. La società dovrà corrispondere a tale richiesta non oltre 90 giorni dal suo ricevimento.
Al socio richiedente le informazioni previste nel precedente comma sarà addebitata una spesa così come valutata e ritenuta congrua dal consiglio di amministrazione.

Articolo 12
La società procederà alla raccolta dei prestiti sociali presso i propri soci nei limiti stabiliti dal paragrafo 1 della deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla sezione III, paragrafo 2, della circolare attuativa della Banca d’Italia 28 giugno 1995.

Articolo 13
Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere, venga a superare i limiti di cui all’art. 12, il consiglio di amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso proporzionale di somme ai soci prestatori, dandone ad essi preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l’ammontare suddetto entro i limiti stabiliti.
Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

Articolo 14
La cooperativa non è iscritta all’albo delle aziende di credito.

Articolo 15
La cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all’art. 26 del DLCPS 14.12.1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 16
Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione del prestito (e sulle spese), previsti dalla sezione III, paragrafo 3.1, della circolare della Banca d’Italia del 28 giugno 1995, sono messe a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

Articolo 17
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella circolare della Banca d’Italia del 28 giugno 1995.”

Il presente regolamento è stato approvato dall’assemblea ordinaria dei soci del 27 maggio 2006 ed entra in vigore immediatamente.      
Sostituisce il precedente regolamento approvato in data 04 maggio 1996

 

Articolo 11
Il presente regolamento è stato approvato dall’assemblea ordinaria dei soci del 27 maggio 2006 ed entra in vigore immediatamente.