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Regolamento interno

Articolo 1
Il presente regolamento disciplina la ripartizione dei ristorni in conformità all’articolo 19 dello Statuto sociale .
Tale ripartizione, in ragione della natura del ristorno quale strumento di remunerazione differita dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, è destinata esclusivamente ai soci lavoratori della cooperativa.
Essendo il ristorno caratteristico della natura mutualistica della cooperativa e non della condizione di prevalenza della stessa, l’eventuale acquisto o perdita della condizione di prevalenza non rilevano ai fini dell’applicazione della presente disciplina

Articolo 2
Può farsi luogo a ripartizione di somme a titolo di ristorno solo in corrispondenza di utili realmente conseguiti dalla cooperativa nell’esercizio sociale di competenza.
La ripartizione dei ristorni è ammessa nei limiti dell’avanzo di gestione di cui alla sola attività con i soci, nel caso in cui la cooperativa operi anche con non soci.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma secondo lett. B)  della Legge n. 142 del 2001 è fatto divieto alla cooperativa di distribuire ristorni in misura superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi corrisposti al socio lavoratore; a tal fine devono considerarsi i trattamenti economici come determinati per le diverse tipologie di rapporti di lavoro dal regolamento interno della cooperativa, oltre ad eventuali maggiorazioni retributive previste da specifici accordi aziendali.

Articolo 3
Sulle proposte inerenti i ristorni, l’organo amministrativo deve espressamente dare atto nella relazione sulla gestione, nell’ambito della relazione sul carattere mutualistico della cooperativa di cui all’articolo 2545 c.c., nonché nella Nota Integrativa.
Lo stesso dovrà prevedersi nel caso in cui l’organo amministrativo non ritenga di proporre la ripartizione di ristorni.

Articolo 4
L’assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare la ripartizione di tutto o parte dell’avanzo di gestione, di cui al precedente articolo 2, a titolo di ristorno in favore dei soci secondo la proposta formulata dall’organo amministrativo nel progetto di bilancio. L’assemblea dei soci delibera, in particolare, sulle modalità di erogazione del ristorno ed in applicazione dei criteri indicati nel presente regolamento.
In ogni caso la ripartizione dei ristorni deve essere deliberata nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci.

Articolo 5
Quanto alle modalità di erogazione, i ristorni possono essere liquidati direttamente o indirettamente. E’ ammissibile anche l’erogazione dei ristorni in forma mista.

Articolo 6
Nel caso di erogazione diretta la cooperativa liquida il ristorno con una prestazione in denaro ad integrazione della retribuzione.

Articolo 7
Nel caso di erogazione indiretta la cooperativa liquida il ristorno attraverso un aumento gratuito del capitale sociale in favore del socio.
L’aumento della partecipazione sociale può essere deliberato attraverso l’emissione di nuove azioni oppure attraverso l’aumento del valore nominale della quota di capitale sociale già posseduta dal socio. Non si applicano in questo caso i limiti di cui all’articolo 2525 c.c.. 
L’erogazione indiretta può essere realizzata anche attraverso l’emissione di azioni di sovvenzione, azioni di partecipazione cooperativa o strumenti finanziari in favore del socio, qualora previste nello statuto.

Articolo 8
La ripartizione dei ristorni avverrà sulla base della quantità e della qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci cooperatori con la cooperativa. Il necessario riferimento ad entrambi i parametri indicati non esclude che i relativi criteri possano essere variamente combinati tra loro, anche in considerazione delle diverse tipologie di rapporti di lavoro presenti in cooperativa e disciplinate nel Regolamento Interno, purchè nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci.
La quantità degli scambi mutualistici rilevante ai fini della ripartizione dei ristorni deve valutarsi, nel caso di lavoro subordinato, rispetto a:

  • Ore lavorate/mesi lavorati
  • Risultati conseguiti  
  • Deducendo eventuali anticipi sul TFR a qualunque titolo corrisposti
  • Deducendo indennità di malattia e maternità pagate dall’INPS
  • Deducendo compensi per straordinari
  • Deducendo eventuali bonus incentivo posticipo pensionamento e benefici similari

E nel caso di lavoro autonomo  rispetto a:
-     numero di commissioni o incarichi eseguiti
-     risultati conseguiti
-     ore lavorate    
La qualità degli scambi mutualistici rilevante ai fini della ripartizione dei ristorni deve valutarsi, nel caso del lavoro subordinato, rispetto a:

  • La qualifica e la professionalità del lavoratore
  • La mansione in concreto svolta dal lavoratore
  • La collocazione temporale della prestazione lavorativa (lavoro notturno, ecc.)
  • Il tempo di permanenza in cooperativa in quanto socio lavoratore
  • I compensi erogati

E nel caso di lavoro autonomo, rispetto a:

  •  qualifica e professionalità del lavoratore
  •  compenso erogato
  •  opera in concreto svolta
  •  collocazione temporale della prestazione
  •  disponibilità del lavoratore (quanto alla collocazione temporale e spaziale della    prestazione)
  •  soddisfazione del cliente e fidelizzazione dello stesso

Articolo 9
L’assemblea delibera l’entità e la ripartizione dei ristorni su proposta dell’organo amministrativo nel rispetto dei criteri dell’articolo precedente; l’assemblea dei soci può deliberare specifiche modalità e termini di pagamento dei ristorni in conseguenza di particolari esigenze economiche e finanziarie della cooperativa.

Articolo 10
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge  e di statuto.